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Reclami

1. I passeggeri possono inviare a Romano Autolinee Regionali S.p.A (di seguito ROMANO) reclami o suggerimenti attraverso le seguenti modalità:

             a) attraverso e-mail all’indirizzo pec romanoregionale@legalmail.it;

             b) a mezzo posta raccomandata all’indirizzo Via G. Di Vittorio, 23 – 88900 CROTONE (KR) contenete l’indicazione di un indirizzo e-mail al quale recapitare la risposta;

Per la presentazione dei reclami è possibile anche utilizzare il “modulo reclami” scaricabile in questa pagina.

 

Tale modulo dovrà essere inviato esclusivamente almeno mediante una modalità tra quelle previste al punto 1.a) e al punto 1.b);

2. I reclami possono essere presentati sia in lingua italiana che in lingua inglese. In quest’ultimo caso, i passeggeri riceveranno risposta al reclamo nella medesima lingua di quella utilizzata per la presentazione;

3. ROMANO esaminerà i reclami che riportino almeno:

a. i riferimenti identificativi dell’utente (nome, cognome, recapito) e dell’eventuale rappresentante, allegando in tal caso la delega e un documento di identità dell’utente;

b. i riferimenti identificativi del viaggio effettuato o programmato (data, ora di partenza, origine e destinazione) e della stazione degli autobus nella quale l’evento si è verificato;

c. la descrizione della non coerenza del servizio rilevata rispetto ad uno o più requisiti definiti dalla normativa europea o nazionale.

4. Entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del reclamo, ROMANO fornirà all'utente l'indicazione sull'accoglimento o meno dello stesso fornendo al contempo la relativa risposta definitiva;

5. In caso di mancata risposta al reclamo nei termini di cui al punto 4, il passeggero ha la possibilità:

a. di utilizzare procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie, ove previste;

b. di presentare in merito un reclamo all’Autorità di Regolazione dei Trasporti secondo le indicazioni fornite alla pagina web http://www.autorita-trasporti.it/tutela-diritti-dei-passeggeri-trasporto-su-autobus/. Per maggiori informazioni consultare il sito www.autorita-trasporti.it

 6. Per i reclami presentati al gestore dell’autostazione, l’utente ha diritto a ricevere un indennizzo automatico pari al 5% (cinque) del prezzo del titolo di viaggio nel caso di risposta fornita oltre i 30 giorni dal ricevimento del reclamo. Tale indennizzo non potrà in nessun caso superare l’importo massimo di €10 (dieci/00 euro);

7. L’indennizzo di cui al punto 6 non è dovuto nei casi in cui:

a. l’importo dello stesso è inferiore a 4 euro;

b. il reclamo non è trasmesso dall’utente con le modalità, gli elementi minimi previsti dal punto 3;

c. all’utente è già stato corrisposto un indennizzo ai sensi del punto 1.6 relativamente ad un reclamo avente ad oggetto il medesimo viaggio.

8. Per maggiori dettagli sui diritti che gli utenti dei servizi di trasporto dei servizi di trasporto ferroviario con autobus possono esigere nei confronti dei gestori dei servizi e delle relative infrastrutture con riguardo al trattamento dei reclami si rimanda alla delibera n.28/2021 dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti.

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